

Nella profondità della Caverna delle Meraviglie, nella fiaba di Aladdin, il giovane protagonista si trova davanti a una prova tanto semplice quanto decisiva: recuperare una vecchia lampada e consegnarla immediatamente a colui che lo ha guidato fin lì. Aladdin non deve trattenere l'oggetto né utilizzarlo, ma limitarsi a prenderlo e restituirlo. In quel momento la lampada non è soltanto un oggetto magico bensì un bene affidato alla sua temporanea custodia.
Questa scena può rientrare nella categoria del contratto di deposito, disciplinato dagli articoli 1766 ss. c.c..
Il deposito è il contratto con cui una parte, detta depositante, consegna all'altra detta depositario, una cosa mobile affinché questa la custodisca e la restituisca quando richiesta.
Il deposito è un contratto reale, questo significa che per il suo perfezionamento è necessario non il mero consenso ma anche la consegna materiale del bene, cd. traditio, e normalmente è a titolo gratuito e si basa su un rapporto di fiducia tra le parti.
L'obbligo principale del depositario è quello di custodire il bene con la diligenza del buon padre di famiglia, senza poterne fare uso, salvo diverso accordo. Egli è inoltre tenuto a restituire esattamente lo stesso bene ricevuto, nello stato in cui si trovava, al termine del rapporto.
Il depositante deve, invece, rimborsare le eventuali spese sostenute per la conservazione del bene e può richiedere la restituzione in qualsiasi momento, se non è stato fissato un termine.
Nella nostra fiaba Jafar può essere assimilato al depositante, mentre Aladdin assume il ruolo di depositario, incaricato di recuperare e detenere momentaneamente la lampada con l'obbligo di riconsegnarla senza farne uso. Tuttavia Aladdin trattiene la lampada e ne scopre il potere, violando l'obbligo fondamentale di restituzione e il divieto di uso.
Il depositario, dunque, in questo caso non si comporta come mero detentore del bene e si configura un inadempimento dell'obbligo contrattuale, in quanto Aladdin eccede i limiti del rapporto fiduciario.





