

La discriminazione razziale etnica e religiosa
Il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, sancito dall'art. 604-bis del codice penale, punisce la condotta di chi diffonde idee fondate sulla superiorità o sull'odio verso un gruppo, oppure istiga altri a porre in essere comportamenti discriminatori o violenti nei confronti di persone appartenenti a quel gruppo.
Judy Hopps e l'esempio di propaganda e istigazione
Un esempio in cui il reato potrebbe teoricamente verificarsi è rappresentato dalla scena in cui la coniglietta Judy Hopps, partecipando alla conferenza stampa dopo alcuni episodi che coinvolgono predatori "impazziti", discute pubblicamente della loro presunta pericolosità. Durante l'incontro, Judy afferma che questi animali potrebbero avere una predisposizione alla violenza. Come conseguenza delle parole di Judy si sparge un aria di diffidenza nei confronti dei predatori
Ci si può allora chiedere: questa condotta può configurare il reato di propaganda o istigazione? In altre parole, la diffusione di un'idea così generalizzata, pur basata su fatti parziali, potrebbe essere interpretata come un tentativo di influenzare gli altri verso la discriminazione dei predatori?
Vediamolo insieme.
Il reato di Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa
La norma tutela principalmente la dignità delle persone e l'uguaglianza di tutti i membri della società, ma anche l'ordine pubblico, considerato come diritto alla tranquillità sociale, e prevede aggravanti, ad esempio nei casi di negazione, grave minimizzazione o apologia della Shoah e di altri crimini internazionali.
Il reato può essere commesso da chiunque, essendo un reato comune.
La condotta materiale si realizza:
- diffondendo idee basate sulla superiorità o sull'odio verso un gruppo;
- istigando altri a compiere atti discriminatori o violenti;
- partecipando, dirigendo o prestando assistenza a organizzazioni che mirano all'incitamento all'odio o alla violenza.
La propaganda non consiste in una semplice opinione, ma in una diffusione di idee idonea a raccogliere consensi e a influenzare il comportamento altrui, rivolta a un pubblico indeterminato e capace di generare comportamenti discriminatori. L'istigazione presuppone invece un'attività diretta finalizzata a convincere altri a compiere atti discriminatori o violenti. L'odio razziale o etnico, per essere penalmente rilevante, deve essere uno stato passionale in grado di determinare un concreto pericolo di comportamenti discriminatori; non basta una generica antipatia o insofferenza.
La discriminazione riguarda la qualità personale del soggetto e non i suoi comportamenti, e la fattispecie è di pericolo: non è necessario che l'atto violento o discriminatorio si realizzi, basta che la condotta sia idonea a produrre effetti negativi.
Il reato può essere commesso con dolo generico, nel caso della propaganda e dell'istigazione alla discriminazione, oppure con dolo specifico, nel caso dell'istigazione alla violenza o alla commissione di atti discriminatori.
Judy Hopps ha veramente commesso il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa
Alla luce di quanto esposto, la scena della conferenza stampa in Zootropolis mostra chiaramente come la diffusione di idee generalizzanti possa creare paura e sospetto verso un gruppo. La storia rende immediatamente comprensibile il meccanismo della propaganda e dell'istigazione: parole e messaggi, se diffusi, possono influenzare il comportamento altrui e generare discriminazione.
Tuttavia, nel caso di Judy Hopps, le sue azioni non configurano realmente il reato. Pur contribuendo a diffondere paura, non vi era alcuna volontà di promuovere odio o di spingere altri animali a discriminare o a compiere atti violenti contro i predatori. La scena resta quindi un esempio didattico utile a comprendere i concetti di propaganda e istigazione, ma non rappresenta un caso concreto di illecito ai sensi dell'art. 604-bis del codice penale.





