

Nella celebre fiaba di “Aladdin” la principessa Jasmine deve sposarsi, ma la sua scelta è tutt’altro che libera. Nel regno di Agrabah, infatti, una legge impone alla principessa di sposare un principe entro il suo compleanno, motivo per cui decide di fuggire dal palazzo per visitare la città travestita da popolana, ed è qui che incontra l’uomo di cui si innamorerà: Aladdin.
Nella fiaba in oggetto, l’istituto del matrimonio è diverso da come lo conosciamo oggi ed è subordinato al rispetto di una legge, motivo per cui si parla di matrimonio combinato o imposto poiché difetta dell’elemento fondamentale: il libero consenso dei coniugi.
Nel matrimonio combinato, sono le famiglie o terzi a scegliere il coniuge e, proprio per questo, il nostro ordinamento prevede che un matrimonio possa essere ritenuto perfettamente valido solo se fondato sul libero consenso di entrambi; quindi ogni pressione esterna è ammissibile solo finché non elimina o comprime la libertà personale.
La libertà personale è infatti tutelata dalla Costituzione negli articoli 2, 3 e 29 e nel codice civile nell’art.122 c.c. il quale afferma che il matrimonio può essere annullato quando il consenso è stato dato per errore essenziale sulla persona del coniuge, per minaccia e per violenza.
Dal matrimonio combinato si distingue il matrimonio forzato la cui peculiarità risiede nell’esclusione di ogni scelta autentica da parte dei coniugi ed è contrario ai principi del nostro ordinamento potendo comportare nullità o rilevanza penale con il reato di induzione in matrimonio ex 558 c.p.





