

Allo scoccare della mezzanotte, Cenerentola fugge dal palazzo prima che l'incantesimo della Fata Madrina svanisca. Nella corsa perde una delle sue scarpette di cristallo, che rimane sulla scalinata mentre lei si allontana. La scarpetta viene raccolta, ma nessuno conosce l'identità della misteriosa ragazza che l'ha indossata. È proprio da questo momento della fiaba che nasce una domanda giuridica molto concreta: chi trova una cosa smarrita può tenerla?
La risposta si trova negli artt. 927 e seguenti del codice civile, dedicati proprio alle cose ritrovate. Il primo aspetto da chiarire riguarda la posizione di Cenerentola: aver perso la scarpetta non significa averne perso anche la proprietà. La scarpetta è infatti una cosa smarrita, perché Cenerentola ne perde involontariamente la disponibilità materiale senza avere alcuna intenzione di disfarsene. Diverso sarebbe il caso di una cosa abbandonata, della quale il proprietario decide volontariamente di liberarsi. Nella fiaba non c'è alcun abbandono: la scarpetta viene persa durante la fuga e continua quindi ad appartenere a Cenerentola.
Il fatto che qualcun altro la raccolga non modifica immediatamente questa situazione. L'art. 927 c.c. stabilisce infatti che chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento. Il principio è quindi semplice: trovare una cosa non significa diventarne proprietari. Nel caso della scarpetta il problema è proprio quello previsto dalla seconda parte della norma, perché inizialmente non si conosce l'identità della ragazza alla quale appartiene.
La legge prevede allora un sistema diretto a consentire al proprietario di recuperare ciò che ha perduto. L'art. 928 c.c. stabilisce che il sindaco rende nota la consegna della cosa attraverso una pubblicazione nell'albo pretorio del Comune, da effettuarsi per due domeniche successive e da mantenere per tre giorni ogni volta. Nella fiaba la ricerca di Cenerentola avviene naturalmente in modo diverso: il Principe decide di utilizzare proprio la scarpetta per ritrovare la ragazza incontrata al ballo, facendola provare alle giovani del regno. La scarpetta, quindi, non viene considerata di chi l'ha raccolta, ma diventa il mezzo attraverso il quale rintracciare la sua vera proprietaria.
Ma cosa accadrebbe se Cenerentola non venisse mai ritrovata? Anche questa situazione è disciplinata dal codice civile. L'art. 929 c.c. stabilisce che, trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che il proprietario si presenti, la cosa appartiene a chi l'ha trovata. Il ritrovatore può quindi diventare proprietario, ma non per il semplice fatto di aver raccolto il bene: è necessario che sia stata rispettata la procedura prevista dalla legge e che sia trascorso il termine stabilito senza che il precedente proprietario lo abbia reclamato.
La storia di Cenerentola ha però un esito diverso. La proprietaria viene individuata e la scarpetta può tornare a chi l'aveva perduta. Anche in questa ipotesi il codice civile prevede una tutela per il ritrovatore. L'art. 930 c.c. stabilisce infatti che il proprietario deve pagare, su richiesta di chi ha trovato la cosa, un premio pari a un decimo della somma o del prezzo del bene. Se tale valore supera 5,16 euro, per la parte eccedente il premio è pari a un ventesimo. Quando invece la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio viene determinata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.
La scarpetta di cristallo permette così di comprendere una distinzione fondamentale. Cenerentola, perdendola, non smette di esserne proprietaria; chi la raccoglie non ne acquista automaticamente la proprietà e, se non conosce la ragazza alla quale appartiene, deve seguire il procedimento previsto dalla legge. Solo quando il proprietario non viene individuato e trascorre il termine stabilito dall'art. 929 c.c., la cosa può diventare di chi l'ha trovata.
Il celebre "chi trova tiene", dunque, non è esattamente ciò che prevede il nostro ordinamento. Cenerentola può perdere una scarpetta durante la fuga, ma il diritto di proprietà non svanisce a mezzanotte insieme alla magia.





