Quando Hercules arriva in città accompagnato dal buon Filottete vede cose che non pensava avrebbe mai visto.
All'improvviso, poi, arriva uno strano individuo che si apre la toga e mostra ad Hercules una vasta gamma di meridiane da polso:
"Hey compare! Vuoi comprare una meridiana?".
Filottete prende il confuso Hercules e lo trascina via, evitando anche solo la tentazione di fare un acquisto avventato:
"non gli interessa, va bene? Vieni via ragazzo!"
Le meridiane da polso avranno la marcatura "CE" che le rende idonee al commercio? E se fosse presente, ma fosse contraffatto? Dopotutto, il tipo che le vendeva non sembrava molto affidabile…
Hercules inizia quindi a riflettere se la contraffazione della dicitura "CE" integri il delitto di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) oppure il delitto di detenzione per la vendita di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati (art. 474 c.p.)?
Quando ci si interroga sulla differenza fra due norme bisogna aver presente un principio fondamentale: analizzare il motivo per il quale le norme vengono create.
In questo caso, la funzione chiamata ad assolvere è quello di mostrare, con chiarezza, che quello che si sta acquistando è conforme ai livelli di qualità e sicurezza che sono richiesti dalle normative dell'Unione europea: serve a tutelare il consumatore sulla conformità del prodotto, intesa come livello di qualità e sicurezza.
Un ulteriore elemento importante è che, anche se si parla di marcatura “CE”, essa non costituisce un vero e proprio "marchio" (vale a dire un elemento, o segno, o logo, idoneo a distinguere un manufatto da un altro) ma è una dicitura, che serve dunque a rassicurare sulla qualità del prodotto acquistato secondo i principi generali della marcatura stabiliti nel Regolamento (CE) n. 765/2008.
Nel caso essa venga contraffatta, ecco che si presenta la lesione dell'ordine economico e della regolarità del commercio, attraverso la diffusione di beni differenti da quelli dichiarati.
Per Hercules adesso è tutto più chiaro: si tratta certamente dl delitto di frode nell'esercizio del commercio, previsto dall'articolo 515 del Codice penale!