Per fronteggiare l'invasione dei Mongoli, l'Imperatore della Cina adotta un provvedimento di chiamata alle armi degli uomini del regno. Mulan, per evitare che l'anziano padre venga arruolato, si traveste da uomo e si finge soldato. La nostra eroina, così, parte per la guerra.
Il provvedimento amministrativo adottato dall'Imperatore, in quanto valido ed efficace, produce l'effetto di obbligare tutti gli uomini dell'impero ad arruolarsi. In quali casi, invece, questo provvedimento potrebbe essere nullo e, quindi, improduttivo di effetti ab origine?
In base all'art. 21 septies della Legge 241/90 il provvedimento amministrativo è nullo, innanzitutto, quando manca degli elementi essenziali. Pensiamo al caso in cui l'ordine dell'Imperatore sia privo di motivazione o di dispositivo, ossia della parte precettiva dell'atto in cui la Pubblica Amministrazione esterna la sua volontà.
La nullità del provvedimento è determinata, inoltre, dal vizio di difetto assoluto di attribuzione. Sarebbe nullo, ad esempio, il provvedimento di chiamata alle arme adottato da Chien-Po. La legge, infatti, attribuisce il potere di adottare questo provvedimento esclusivamente all'Imperatore (organo amministrativo) e non al simpatico soldato.
Il provvedimento è nullo anche quanto è stato adottato in violazione o elusione del giudicato. Immaginiamo, ad esempio, che il provvedimento dell'Imperatore sia stato dichiarato nullo dal Giudice Amministrativo perché non individua quali uomini devono arruolarsi. Qualora l'Imperatore rieserciti il potere adottando nuovamente un provvedimento che non individua i suoi destinatari, questo provvedimento è nullo in quanto si pone in contrasto con la precedente decisione del giudice.
Infine, come clausola di chiusura, l'art. 21 septies della citata legge precisa che il provvedimento amministrativo è nullo anche "negli altri casi espressamente previsti dalla legge" (c.d. nullità testuale).