La Principessa Ariel, figlia del Re Tritone, ha un sogno nella conchiglia: quello di vivere per sempre con il suo amato Principe Eric. Questo suo amore però presenta un grande ostacolo: lei è una sirena e lui un umano.
Per risolvere questo problema, Ariel si rivolge alla perfida signora degli abissi, Ursula, con la quale conclude un contratto. Tale accordo prevede che Ursula faccia diventare Ariel una creatura umana per tre giorni, ma a una condizione: "prima che il sole tramonti il terzo giorno (…) il nostro caro principino deve darti il bacio del vero amore (…). Se non ti bacerà tornerai ad essere una sirena e da quel momento mi apparterrai." Come controprestazione quindi la perfida Ursula chiede la meravigliosa voce della Sirenetta.
Questo episodio della favola della Sirenetta ci consente di analizzare un altro dei quattro elementi essenziali del contratto indicati all’art. 1325 del codice civile: l'oggetto del contratto.
Per oggetto del contratto si intende l’insieme delle prestazioni che entrambe le parti dell’accordo deducono nel contratto. Nello specifico, la promessa di Ursula di fornire ad Ariel sembianze umane a seguito del pagamento del corrispettivo ovverosia la voce della Sirenetta.
L'articolo 1346 c.c., in particolare, descrive i requisiti che l’oggetto del contratto deve possedere. Lo stesso, in particolare, deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.
1. L’oggetto possibile
L’oggetto del contratto si considera possibile quando risulta essere attuabile secondo le possibilità concrete delle parti. La possibilità di una prestazione si determina in base alla sua natura e non in riferimento al soggetto che ha l'obbligo di adempiere: se la prestazione esiste in natura, l’oggetto è possibile, al contrario se non esiste, è impossibile. Dunque, si parla di impossibilità e non di difficoltà "soggettiva” di adempimento da parte del soggetto debitore. L'impossibilità dell'oggetto rende il contratto nullo (art. 1418, comma 2, c.c.).
Infine, l’oggetto del contratto può risultare possibile sul piano materiale e allo stesso tempo impossibile sul piano giuridico. Ad esempio non è realizzabile una situazione in cui Ursula, in qualità di soggetto privato, voglia vendere ad Ariel un bene demaniale. La perfida strega degli abissi, infatti, detiene il materiale possesso del bene ma non la proprietà e di conseguenza non può disporre di tale diritto (vendere il bene demaniale alla Sirenetta) poiché si tratta di un bene facente parte del patrimonio dello “Stato marino”.
2. La liceità.
L’oggetto del contratto è lecito quando non è contrario a norme imperative (contrario a quelle norme che stabiliscono un comando preciso ed inderogabile), e quando non è in contrasto con l’ordine pubblico e col buon costume. Supponiamo il caso in cui Ursula chieda come controprestazione la coda di Ariel e non la sua voce, in questo caso l’oggetto del contratto è illecito in quanto si tratta di un contratto in cui l’oggetto consiste nella vendita di parti del corpo, vietato dal nostro ordinamento.
3. Determinatezza o determinabilità.
Infine l’oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile quando è conosciuto e individuato dalle due parti nel momento in cui esse concludono l’accordo. Ad esempio, se l'oggetto dell'accordo tra Ursula e Ariel fosse stata la vendita di un terreno, esse devono prestare attenzione ed essere molto precise nell'individuazione del terreno, cioè devono indicare i dati catastali in maniera dettagliata o almeno indicare i confini o la precisa posizione. Per tale ragione, l'indicazione di quello che le due parti si impegneranno a svolgere deve essere chiara, trasparente e precisa. Solo in questo modo può sorgere validamente un vincolo giuridico.
Alla luce di quanto scritto, quindi, l’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinabile e determinato.