"Perseo, Odisseo, Teseo… un sacco di 'seo'!"
Perfino il migliore allenatore della Grecia, il vecchio Filottete, ha dovuto rinunciare ad addestrare grandi eroi. Ma forse…forse, ce n'è uno su cui ancora si può contare: Ercole!
Il giovane riesce ad assoldare il fauno per diventare un campione in piena regola.
Immaginiamo così che Phil sia legato al semidio da un rapporto di lavoro subordinato.
L'art. 2105 c.c. disciplina il dovere di fedeltà del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, prevedendo che il prestatore di lavoro non debba trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con il suo datore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
La norma è posta a tutela del rapporto fiduciario tra datore e dipendente e mira ad imporre a quest'ultimo due obblighi:
- divieto di concorrenza;
- obbligo di riservatezza.
La responsabilità ha carattere contrattuale e ha ad oggetto ogni attività concorrenziale: Phil non potrà intraprendere alcuna attività imprenditoriale nel settore analogo a quello in cui è operante Hercules (come, ad esempio, aprire una propria agenzia di eroi da ingaggiare per combattere mostri).
L'obbligo di fedeltà si potrebbe ritenere invece violato, invece, se Phil diffondesse gli speciali – e segretissimi – metodi di allenamento del figlio di Zeus.
La violazione della norma comporta responsabilità disciplinare (di cui all'art. 2106 c.c.), nonché l'obbligo al risarcimento dei danni subiti dal datore di lavoro.
Ma, come direbbero le Parche, "un piccolo monito giunge infine": il divieto di concorrenza posto a carico di Filottete riguarda la concorrenza svolta nel corso del rapporto di lavoro e non quella che potrà svolgere, legittimamente, dopo la cessazione dello stesso.