L'art. 544 quinquies c.p. dice che "Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni (…) tra animali, che possono metterne in pericolo l’integrità fisica, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro (…)" delineando così ben tre diverse fattispecie delittuose: 1) il reato di promozione, organizzazione e direzione di combattimenti tra animali; 2) il reato di destinazione di animali a combattimenti clandestini ; 3) il reato di organizzazione di scommesse sui combattimenti di animali.
Senza voler raccogliere le inimicizie dei più accaniti sostenitori della saga del 2000 (prima visione italiana) che ci ha cresciuti tutti (a suon di figurine scambiate tra i banchi di scuola e più di recente con "GO", il gioco che ci ha fatto macinare più chilometri di un tapis roulant) i Pokémon, pur non essendo propriamente degli animali, bensì dei pocket monsters, possono aiutarci a comprendere il perché e l'importanza della previsione codicistica.
La fortunatissima serie anime si ispira come di consueto all'omonimo manga giapponese. Entrambi descrivono un mondo fantastico in cui, in presenza di un arbitro nelle gare ufficiali, i vari allenatori combattono schierando i propri Pokémon direttamente dalle sfere poké.
Nell'anime, come nei giochi, la lotta è una vera e propria competizione in cui uno o più dei Pokémon combattenti sono di proprietà di un allenatore che li addestra al fine di vincere una somma in denaro, genericamente corrisposta dall'avversario soccombente, oltre che trofei nelle competizioni ufficiali. Nel manga i combattimenti sono senza dubbio i più violenti mai rappresentati ed infatti può capitare che i Pokémon attacchino l'avversario, o addirittura un umano, per ucciderlo.
L'art. 544 quinquies c.p. si inserisce in un contesto ben preciso, rappresentato dalle norme disciplinanti i delitti contro il sentimento per gli animali che sono state introdotte dalla L. 189/2004, al fine di colmare le precedenti lacune normative in merito. Va però sottolineato che, purtroppo, non forniscono una tutela esaustiva, anche a causa di tutta una serie di deroghe alla loro applicabilità (ad esempio nei casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, giardini zoologici, ecc.)
Dal canto suo, la norma punisce proprio l’organizzazione, la promozione o la direzione (oltre che il giro di scommesse clandestino ad esse sotteso) di combattimenti o competizioni tra animali che possano metterne in pericolo l’integrità fisica e addirittura, al suo primo comma, descrive un reato di pericolo per cui risulta necessario che si sia creata una situazione oggettivamente pericolosa ed atta a produrre una mera diminuzione dell'originaria integrità fisica dell'animale e non un'effettiva lesione.
Spicca quale elemento soggettivo il dolo specifico da parte dell'agente, in quanto agisce in ogni fattispecie descritta dalla norma con la consapevolezza e la volontà di porre in essere un combattimento tra animali, a scapito dell'integrità degli stessi, al solo fine di un arricchimento personale.
La norma inoltre prevede un aumento di pena, da un terzo sino alla metà, in varie ipotesi ed in questo caso specifico, la circostanza aggravante che mi è balzata subito agli occhi riguarda i casi in cui "le predette attività sono compiute in concorso con minorenni". Tale circostanza aggravante si inseriva in un contesto precedente all'introduzione della L. 189/2004, nel quale i minori erano spesso impiegati dagli organizzatori dei combattimenti tra animali perché non perseguibili penalmente, in modo da aggirare le previsioni normative vigenti all'epoca.
Protagonisti indiscussi della saga sono Ash Ketchum, aspirante allenatore, ed il suo primo e più ostinato Pokémon, Pikatchu, l'unico a non voler entrare nella sfera poké. Nel loro viaggio, oltre a combattere in lotte ufficiali nelle varie palestre, lungo il tragitto si scontrano spesso con altri avventori.
Quindi, per il codice penale, Ash ed i suoi avversari starebbero non solo commettendo il reato di cui all'art. 544 quinquies c.p. ma, considerata la minore età di Ash (e spesso della maggior parte dei combattenti) si potrebbe ben pensare alla configurazione dell'aggravante per concorso di minorenni all'attuazione del reato da parte degli organizzatori dei vari tornei, anche se ufficiali.
Un contributo interessante in proposito alle competizioni non autorizzate tra animali è dato da una sentenza della Cassazione penale in cui si sottolinea che il pericolo per l’integrità fisica di questi ultimi, va valutato in concreto sulla base di un criterio “ex ante” in relazione sia alle peculiarità della gara, sia alle complessive condizioni in cui essa si svolge, con particolare riguardo alle caratteristiche strutturali dell’impianto ed alla presenza di servizi atti a prevenire o comunque diminuire il rischio di pregiudizio per gli animali che vi prendono parte." (Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 42434 del 22 ottobre 2015)
Se riflettiamo, nel mondo dei Pokémon i combattimenti ufficiali sono tutti corredati di personale competente, le gentilissime Infermiere Joy che si prendono cura dei Pokemon feriti nei centri a ciò predisposti. Di certo un combattimento nel bosco non è corredato degli stessi strumenti di cautela propri invece del mondo delle competizioni di palestra.
Purtroppo, è il caso di sottolineare una grande lacuna della previsione normativa riguardo la situazione del mero partecipante alla gara: quest'ultimo è punito lievemente sia che allevi o addestri l’animale a combattere (configurandosi come reato ad evento naturalistico), sia nel caso in cui non faccia altro che dare il suo consenso alla partecipazione del proprio animale senza aver effettuato un addestramento (configurandosi come reato proprio).
Il mondo degli animali e la sua tutela hanno comunque inspirato negli anni ulteriori interventi legislativi oltre la citata L. 189/2004 (effettiva fautrice del capo del codice penale intitolato dei delitti contro il sentimento per gli animali) ed infatti successivamente, in sede di recepimento della Direttiva 2008/99/CE, il D. Lgs. N 121/2011, sono stati introdotti anche gli articoli 727 bis e 733 bis c.p. al fine di tutelare le specie protette ed il loro habitat dall'operato umano.