Ai sensi dell'art. 314 co. 2 c.p., è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria ma ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata restituita immediatamente.
Si tratta di una figura autonoma e qualificata di peculato (qui per ripassare le caratteristiche di questo reato), caratterizzata dalla temporaneità dell'uso e per l'immediata restituzione della cosa. Richiede il dolo specifico, cioè la volontà di fare uso momentaneo della cosa.
Viaggiamo con la fantasia fino ad Agrabah. Lì, il malvagio Gran Visir Jafar, tutte le volte in cui si reca alla Caverna delle Meraviglie, usa, quale mezzo di trasporto, un cavallo. Se il destriero però non fosse suo bensì del fosse destinato ad uso esclusivo del Sultano per i suoi spostamenti? Le cose cambiano. E non poco!
Sappiamo che Jafar si reca alla Caverna almeno due volte, una insieme al brigante Gazeem e una insieme al giovane Aladdin, e che la stessa si trova in mezzo al deserto, quindi verosimilmente molto lontano dal palazzo. Pertanto è necessario ricorrere ad un mezzo di trasporto molto valido – quale un cavallo parte delle “flotta” reale – al fine di viaggiare in tranquillità e sicurezza fra le impervie dune del deserto.
Ciò che rende meno grave questa fattispecie è il fatto che l'agente non si appropria in via definitiva del bene ma agisce solo per farne un uso momentaneo.
In particolare, per uso momentaneo deve intendersi non un utilizzo immediato bensì provvisorio, ovvero differito in un arco di tempo limitato, tale da determinare la distrazione del bene alla sua finalità istituzionale, pur non compromettendo in modo incisivo il funzionamento della p.a. In questa seconda ipotesi, caratterizzata dalla definitiva compromissione dell'interesse pubblico, sarebbe applicabile la più grave fattispecie di cui al co. 1 dell'art. 314 c.p..
È proprio quello che accade nella nostra storia: Jafar utilizza, per due volte ed in orario notturno, un mezzo non suo bensì destinato al Sultano ed al regno, per poi restituirli una volta compiuto il misfatto.
In ossequio al principio di offensività, la giurisprudenza prevalente ritiene necessario, per configurare il peculato d'uso, un certo grado di offensività della condotta e, in particolare, una concreta lesione della funzionalità dell'ufficio, che pregiudichi in modo apprezzabile i beni giuridici protetti.
Nel caso di specie, però, la condotta di Jafar dovrebbe ritenersi rilevante: l'utilizzo degli animali di servizio si estende a diverse ore, nei quali essi non sono disponibili per eventuali emergenze del Sultano e si affaticano, con il rischio anche di pregiudicare utilizzi successivi degli stessi.