

Nella fiaba di Pinocchio l'incontro con il burattinaio Mangiafuoco risulta essenziale per la crescita del protagonista.
Pinocchio incontra Mangiafuoco dopo essere fuggito da Geppetto per ricercare la propria indipendenza e identità.
Mangiafuoco è il burattinaio a capo di una compagnia teatrale di marionette ed è molto burbero e minaccioso nei confronti dei burattini non rispettosi delle sue direttive.
Quando i due si incontrano, tuttavia, Pinocchio riesce a commuovere Mangiafuoco, il quale decide di risparmiarlo dandogli anche dei soldi.
In realtà il vero intento di Mangiafuoco è quello di ingannare Pinocchio tramite un accordo implicito, infatti lo salva dalla morte e dalla minaccia imminente del fuoco in cambio di obbedienza.
La posizione di Pinocchio da un punto di vista giuridico può essere paragonata a quella di una parte del contratto che viene indotta in errore dalla controparte.
L'errore insieme al dolo e alla violenza rappresenta uno dei vizi della volontà del contratto ed è definito come una falsa percezione della realtà che porta il soggetto a compiere un atto giuridico senza una conoscenza piena delle circostanze rilevanti.
L'art. 1429 c.c. prevede che il contratto può essere annullato per errore nei seguenti casi:
- quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto;
- quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso;
- quando cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso;
- quando trattandosi di errore di diritto è stata la ragione unica o principale del contratto.
La prima ipotesi è quella tipica in cui Pinocchio credendo di stipulare un accordo per lavorare con Mangiafuoco in verità si obbliga a sottostare alle rigide direttive del burattinaio.
Il secondo caso fa riferimento, invece, all'oggetto materiale della prestazione e si potrebbe configurare nel caso in cui Mangiafuoco avesse consegnato i soldi in un sacchetto chiuso celando il reale contenuto.
La terza ipotesi, relativa alla qualità dell'altro contraente, si configura nel caso di specie poiché l'ingenuo Pinocchio confida nella buona fede di Mangiafuoco ritenendo che la sua commozione sia sincera e pertanto il suo intento sia mosso da un reale affetto verso di lui, in verità la caratteristica peculiare di Mangiafuoco è proprio quella di ingannare i poveri burattini e sfruttarli ai propri fini.
La quarta ipotesi fa riferimento all'error iuris che è causa di annullamento del contratto quando risulta essere la ragione unica o principale della stipulazione. Nel caso di Pinocchio possiamo ipotizzare ad esempio la non conoscenza, a causa della sua peculiare ingenuità e ignoranza del mondo, delle regole da seguire per la stipulazione del contratto di lavoro.
L'errore deve essere essenziale e determinante per il consenso nel senso che la parte non avrebbe stipulato quell'accordo a quelle condizioni in assenza dell'errore.
Nel caso di specie Pinocchio si fa abbindolare dalle promesse di Mangiafuoco senza comprendere la reale volontà del burattinaio, infatti quest'ultimo illude Pinocchio tramite l'offerta di danaro e risparmiandogli la vita inducendolo a collaborare con lui. Potremmo pertanto identificare l'errore di Pinocchio come un errore sulla reale natura dell'accordo, finalizzato a ridurlo in schiavitù.
La reale natura del contratto è infatti differente rispetto a quella prospettata al povero Pinocchio, il quale se avesse conosciuto le reali intenzioni di Mangiafuoco non avrebbe sicuramente stipulato l'accordo. Pertanto qualora Pinocchio dimostri in giudizio la rilevanza dell'errore nella prestazione del suo consenso potrebbe ottenere dal giudice l'annullamento del contratto.