

Nella celebre fiaba di “Lilly e il Vagabondo”, il gesto del Vagabondo di offrire a Lilly una polpetta può essere letto attraverso la lente del diritto civile, ed in particolare dell’istituto della donazione.
Questo momento celeberrimo ci consente di analizzare le caratteristiche e i requisiti essenziali di una donazione ai sensi degli artt. 769 e seguenti del Codice Civile.
La donazione, come definita dall’art. 769 c.c., è un contratto attraverso il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra disponendo a suo favore di un proprio diritto o assumendo un’obbligazione. Nel gesto del Vagabondo si possono individuare i seguenti elementi:
- Spirito di liberalità: Il Vagabondo dona la polpetta a Lilly senza aspettarsi un corrispettivo o un vantaggio diretto. Questo spirito di altruismo e generosità rappresenta l’essenza della donazione. La scena sottolinea un atto puro e disinteressato, che trova la sua bellezza proprio nella semplicità e spontaneità del gesto.
- Arricchimento: L’offerta della polpetta, comporta un trasferimento materiale e simbolico di un bene, dal Vagabondo a Lilly. In termini giuridici, questo trasferimento può configurarsi come un arricchimento della destinataria.
L’art. 782 c.c. stabilisce che la donazione deve essere fatta per atto pubblico alla presenza di due testimoni, pena la nullità. Tuttavia, le donazioni di modico valore che non richiedono particolari formalità possono essere valide se eseguite immediatamente, come nel caso della polpetta offerta da Vagabondo.
- Donazione manuale: L’offerta della polpetta è una donazione manuale, in cui il bene è consegnato direttamente alla beneficiaria, Lilly. Questo tipo di donazione è esente dall’obbligo di forma solenne, quindi l’atto pubblico, purché il valore del bene sia modico, come lo è una polpetta, in relazione alla situazione economica del donante. Questo tipo di donazione è particolarmente comune nei gesti quotidiani e rappresenta un’espressione di affetto o attenzione verso l’altro.
- Capacità del donante: Il Vagabondo, pur essendo un cane, nel contesto della storia animata, è rappresentato come dotato di capacità decisionale e volontà, rispettando simbolicamente il requisito di capacità di disporre del bene. La capacità di disporre di un bene significa che chi dona deve essere in grado di capire pienamente quello che sta facendo e avere il diritto di farlo. Questo gesto dimostra che il Vagabondo è simbolicamente in grado di disporre del bene che sta donando, esercitando la sua volontà in modo chiaro e inequivocabile.
- Assenza di vizi del consenso: L’atto di donazione deve essere esente da vizi del consenso (art. 1427 c.c.). Nel caso di Lilly e il Vagabondo, il gesto è spontaneo e non sembra influenzato da errore, dolo o violenza. Questo requisito è fondamentale per garantire la validità e la genuinità dell’atto di donazione, tutelando entrambe le parti coinvolte.
La donazione può prevedere anche una condizione, ossia un evento futuro e incerto che incide sull’efficacia dell’atto. Tuttavia, la presenza di una condizione non è un requisito essenziale per la validità della donazione, ma una possibilità. Si approfondirà questo tema in un prossimo articolo, analizzando come le condizioni possano influenzare il rapporto giuridico tra le parti.






