

Nella fiaba di Lilly e il Vagabondo è emblematica la scena del ristorante in cui il Vagabondo cede per amore la polpetta a Lilly.
Questa dinamica è un classico esempio di obbligazione naturale. L'articolo 2034 c.c. nel primo comma disciplina l'obbligazione naturale secondo cui:
"Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente eseguito in adempimento di un dovere morale o sociale".
Pertanto, è un’ obbligazione naturale quell'obbligazione extra-giuridica, ovvero avente un contenuto morale o sociale, caratterizzata dalla spontaneità nell'adempimento e per l'assenza di un vincolo giuridico tra le parti.
Come nella nostra fiaba, infatti, il Vagabondo non è vincolato da un contratto nei confronti di Lilly, ma soltanto per il contenuto morale o sociale (l’amore che prova per Lilly) gli cede la polpetta.
L'obbligazione naturale non produce quindi effetti nell'ordinamento giuridico, eccetto la cd. soluti retentio, ovvero la non ripetibilità (non restituzione) di quanto adempiuto.
Per questo motivo, il Vagabondo non potrà ottenere indietro la polpetta.
Una simile prestazione non è dunque per il diritto "ripetibile", in quanto risulta giustificata da ragioni di ordine morale.






