

Nel celebre cartone animato l'Apprendista Stregone, Topolino, approfittando dell'assenza del mago, decide di animare una scopa affinché svolga al suo posto il faticoso compito di trasportare l'acqua.
Inizialmente l'incantesimo sembra funzionare, ma ben presto la situazione sfugge al suo controllo: la scopa continua a versare acqua e Topolino tenta invano di fermarla e, nel tentativo di distruggerla, finisce addirittura per moltiplicare il numero, provocando un'inondazione che travolge l'intero laboratorio.
Questa scena è ricollegabile giuridicamente all'art. 2051 c.c. secondo cui:
ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
La norma configura una forma di responsabilità fondata sul rapporto di custodia, ossia sul potere di governo e di controllo esercitato sulla cosa che ha provocato il danno.
Nella fiaba la scopa rappresenta la "cosa" dalla quale origina il danno, mentre Topolino, avendole dato vita e avendone inizialmente il controllo, potrebbe essere considerato il custode.
La successiva perdita di controllo non esclude di per sé la responsabilità poiché il rischio è stato attivato dallo stesso Topolino, pertanto solo la prova del cd. caso fortuito, ossia un evento straordinario e imprevedibile, è idonea a interrompere il nesso causale e dunque ad escludere la responsabilità del custode.
Il concetto di custodia è infatti legato al potere di signoria, ovvero di controllo che il custode esercita sulla res, e rappresenta la forma emblematica di responsabilità oggettiva nel nostro ordinamento.
La responsabilità è oggettiva quando si basa sul puro nesso causale, a prescindere dalla colpa del soggetto agente, tra condotta e danno. Questo si spiega perché in una società altamente rischiosa, quale quella in cui viviamo, talune condotte sono dalla legge considerate a carico di chi le pone in essere.
Tuttavia, è ammessa la prova del caso fortuito per andare esenti da responsabilità, che è molto complessa, poiché il custode, nel nostro caso Topolino, dovrebbe dimostrare che non poteva prevedere quell'evento e che l'avvenimento dell'inondazione è dipeso da una causa del tutto esterna e non riconducibile alla sua condotta.





