

Nella fiaba Dumbo l'elefantino ingerisce accidentalmente del liquido alcolico e manifesta uno stato di evidente alterazione: perdita di equilibrio, risa immotivate, visioni allucinatorie.
Il risultato? Una scena surreale con elefanti danzanti, visioni psichedeliche e comportamento chiaramente alterato.
Si tratta naturalmente di una sequenza animata, pensata per un pubblico infantile, ma offre uno spunto utile per approfondire il concetto di ebbrezza manifesta.
Nel nostro ordinamento, la nozione di ebbrezza manifesta si riferisce a una condizione di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di alcol, riconoscibile sulla base di sintomi esteriori, anche in assenza di accertamenti tecnici (come l'etilometro).
Secondo la giurisprudenza, è sufficiente che la condizione di ebbrezza sia "visibile e riconoscibile da chiunque" attraverso indicatori oggettivi, quali barcollamenti e difficoltà motorie, eloquio sconnesso, alito vinoso, comportamenti euforici o aggressivi, alterazioni oculari (es. pupille dilatate e/o arrossamento).
Qualora una persona si trovasse in stato di ebbrezza manifesta in luogo pubblico o aperto al pubblico – proprio come Dumbo – verrebbe punita ai sensi dell'art. 688 c.p., con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.
Non si tratta di un reato, che invece sussiste se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale (la pena è dell’arresto da tre a sei mesi).
Non è necessario un accertamento medico o tecnico, essendo sufficiente la presenza di segni esteriori di ebbrezza, desumibili direttamente dall'osservazione del soggetto.
La valutazione della "manifesta alterazione" è rimessa al giudice di merito e può basarsi su dichiarazioni testimoniali, osservazioni dirette delle Forze dell'Ordine, video e/o foto.
Nel caso di Dumbo, si potrebbe ipotizzare un'assunzione non volontaria, perché beve da un secchio, ignaro del contenuto alcolico. Potrebbe quindi trovare applicazione l'art. 91 c.p. secondo il quale
"Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità di intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore”.
Quindi, se Dumbo commettesse un reato in stato di ebbrezza manifesta, essendo stata involontaria, non sarebbe punibile.
Diversamente, l'art. 92 c.p. dispone che
“L’ubriachezza non derivata da caso fortuito o forza maggiore non esclude nè diminuisce la imputabilità. Se l’ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata”.
La differenza è, dunque, sostanziale: se l'ubriachezza è stata volontariamente provocata, il soggetto rimane imputabile anche se, in quel momento, non aveva la piena capacità di intendere e volere. Nel caso contrario, l'imputabilità è esclusa per mancanza di coscienza e volontarietà.
In altre parole, l'origine dello stato di alterazione fa la differenza ai fini della punibilità.
Nella fiaba Dumbo l'ebbrezza è presentata in chiave fantastica e ironica, ma nella realtà può comportare conseguenze serie come illeciti penali o amministrativi anche in assenza di esami strumentali.
Non devono vedersi "elefanti rosa", ma sono sufficienti segni esteriori chiari, inequivoci e logicamente riferibili all'assunzione di alcol, tali da incidere sulla capacità di controllo e sulla sicurezza pubblica.
La scena di Dumbo offre uno spunto per un'ulteriore riflessione sullo stato di ebbrezza delle vittime di determinati reati.
Chi si trova in uno stato alterato non è solo un potenziale autore di condotte illecite, ma può diventare una persona da proteggere, perché più esposta a rischi di abusi.
Si pensi, in particolare, ai reati contro la libertà sessuale: secondo la Cassazione il consenso espresso da una persona in stato di ebbrezza, non è giuridicamente valido.
Una persona fortemente alterata dall'alcol può, infatti, trovarsi in una condizione di inferiorità psichica tale da escludere la possibilità di prestare un consenso realmente libero e informato.
In questi casi, può configurarsi una responsabilità penale a carico dell'agente, anche in assenza di violenza o minaccia, se la vittima era in stato di inferiorità fisica o psichica conosciuto (o conoscibile) dall'agente.
La condizione di ebbrezza – volontaria o meno – non può mai giustificare o attenuare condotte che approfittano della temporanea incapacità di autodeterminazione altrui, né può essere usata per svalutare la credibilità della vittima (cd. victim blaming).






